(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia"; Considerato che ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della succitata legge regionale il territorio agro-silvo-pastorale puo' essere destinato, nella percentuale massima globale del 10 per cento, alla caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile; Considerato, altresi', che ai sensi dell'Art. 12 della legge regionale medesima le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie devono interessare non piu' del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia; Visti gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999, nonche' il relativo regolamento di esecuzione per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; Atteso che, prima di soddisfare le domande di istituzione di nuove aziende venatorie, e' necessario provvedere all'adempimento di quanto previsto dall'Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, secondo cui le riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione possono, se in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi essere convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena di decadenza, domanda alla Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima; Ritenuto di stabilire un termine per soddisfare le condizioni previste dal citato Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi per l'esame delle nuove richieste di autorizzazione ad istituire aziende venatorie; Visto l'Art. 42, comma 1, della normativa medesima che autorizza la giunta regionale a deliberare i relativi regolamenti di esecuzione; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 15 dicembre 2000 sul testo regolamentare in merito predisposto dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3953 del 15 dicembre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento di esecuzione dell'Art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, in materia di gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 dicembre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 1 febbraio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 4