(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia";
    Considerato  che  ai  sensi dell'Art. 3, comma 2, della succitata
legge   regionale  il  territorio  agro-silvo-pastorale  puo'  essere
destinato,  nella  percentuale massima globale del 10 per cento, alla
caccia   riservata   a   gestione   privata  organizzata  in  aziende
faunistico-venatorie,   aziende   agri-turistico-venatorie   e   zone
cinofile;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'Art. 12 della legge
regionale  medesima  le  aziende  faunistico-venatorie  e  le aziende
agri-turistico-venatorie devono interessare non piu' del 10 per cento
del territorio cacciabile di ciascuna riserva di caccia;
    Visti  gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999,
nonche' il relativo regolamento di esecuzione per la disciplina delle
aziende        faunistico-venatorie       e       delle       aziende
agri-turistico-venatorie;
    Atteso  che,  prima  di  soddisfare  le domande di istituzione di
nuove  aziende venatorie, e' necessario provvedere all'adempimento di
quanto  previsto  dall'Art.  40,  comma  7,  della legge regionale n.
30/1999,  secondo  cui  le  riserve  di  caccia private o consorziali
costituite  per  regolare  concessione  possono,  se  in possesso dei
requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  essere  convertite  in  aziende
faunistico-venatorie      o      aziende     agri-turistico-venatorie
prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti
di  estensione territoriale e di distanza, qualora presentino, a pena
di  decadenza,  domanda  alla  Regione  entro  un  anno dalla data di
entrata in vigore della legge regionale medesima;
    Ritenuto  di  stabilire  un  termine per soddisfare le condizioni
previste  dal  citato  Art.  40,  comma  7,  della legge regionale n.
30/1999,  al  fine di consentire il rispetto dei termini previsti per
lo  svolgimento  dei  procedimenti  amministrativi  per l'esame delle
nuove richieste di autorizzazione ad istituire aziende venatorie;
    Visto  l'Art. 42, comma 1, della normativa medesima che autorizza
la   giunta   regionale   a  deliberare  i  relativi  regolamenti  di
esecuzione;
    Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
nella  seduta  del 15 dicembre 2000 sul testo regolamentare in merito
predisposto  dal  servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica e
venatoria;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3953 del
15 dicembre 2000;
Decreta:     E' approvato il "Regolamento di esecuzione dell'Art. 40,
comma  7, della legge regionale n. 30/1999, in materia di gestione ed
esercizio   dell'attivita'  venatoria  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia",  nel  testo  allegato  al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, 29 dicembre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 1 febbraio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 4